Art. 3. – L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di pubblica utilità volte alla tutela, conservazione, recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio di parchi, eventualmente anche archeologici, e di giardini su tutto il territorio italiano.
A tale fine essa:
elabora una politica comune di classificazione, di salvaguardia, di creazione, di manutenzione, di gestione, di sviluppo e di promozione di parchi e di giardini;
svolge attività di promozione per la fruizione pubblica, anche in chiave turistica, di parchi e di giardini;
promuove normative che rispondano alle specifiche esigenze di proprietari e gestori di parchi e di giardini;
elabora proposte per un migliore contributo allo sviluppo sostenibile di parchi e di giardini;
intraprende e promuove ogni azione diretta alla tutela, alla conservazione, al recupero, alla valorizzazione o alla promozione dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza;
promuove e svolge attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione, anche in relazione agli effetti delle minacce ambientali per la biodiversità e l’ecosistema di parchi e di giardini;
organizza eventi formativi, convegni, seminari;
concede premi e borse di studio;
edita pubblicazioni che abbiano ad oggetto parchi e giardini.
L’Associazione può perseguire le proprie finalità partecipando, anche in sede di costituzione, ad altre associazioni ed enti, italiani ed esteri, di qualunque natura o genere aventi scopi analoghi o affini al proprio, nonché attraverso la conclusione di accordi o convenzioni con essi.
L’Associazione opera in stretta collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.